IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale 24 novembre 1992;
                             O S S E R V A
    I ricorrenti hanno chiesto la  corresponsione  dell'indennita'  di
 accompagnamento,  di  cui alla legge n. 18/1980, con rivalutazione ed
 interessi; Il Ministero dell'interno ha dichiarato  il  diritto  alla
 prestazione  richiesta ma ha contestato il diritto alla rivalutazione
 monetaria,  assumendo  che  la  sentenza  n.  156/9z1   della   Corte
 costituzionale  si riferisce ai soli crediti previdenziali, non anche
 a quelli di natura assistenziale, come quello per cui  e'  causa;  il
 pretore, con sentenza non definitiva, ha dato atto del riconoscimento
 del diritto all'indennita' da parte della pubblica amministrazione ed
 ha   condannato   quest'ultima  a  corrispondere  ai  ricorrenti  gli
 interessi  legali  dalle  scadenze  dei  singoli  ratei   al   saldo,
 sollevando   d'ufficio  questione  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 442 del codice di procedura civile.
    Quanto alla rivalutazione appare infatti fondata  l'eccezione  del
 resistente:  con  la  sentenza n. 156/1991 la Corte costituzionale ha
 dichiarato l'illegittimita' dell'art. 442  del  codice  di  procedura
 civile  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il giudice, quando
 pronuncia condanna al  pagamento  di  somme  di  denaro  per  crediti
 relativi  a  prestazioni  di  previdenza  sociale, debba determinare,
 oltre  gli  interessi  nella  misura   legale,   il   maggior   danno
 eventualmente  subi'to dal titolare per la diminuzione del valore del
 suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat  per
 la scala mobile del settore dell'industria e condannando al pagamento
 della  somma  relativa  con  decorrenza  dal  giorno  in cui si siano
 verificate le condizioni legali di  responsabilita'  dell'istituto  o
 ente debitore per il ritardo dell'adempimento".
    La  sentenza  concerne  pertanto  la  rivalutabilita'  dei crediti
 previdenziali, non anche di quelli assistenziali; d'altra parte, come
 e' noto, la portata delle pronunce di  incostituzionalita'  non  puo'
 essere  estesa  oltre  i  limiti  risultanti  dal  dispositivo  delle
 sentenze della Corte costituzionale (Cass. sez. lav. 29 gennaio 1987,
 n. 857).
    La  fondatezza  dell'eccezione  della   pubblica   amministrazione
 resistente,  che  dovrebbe  comportare  il  rigetto della domanda dei
 ricorrenti  per   quanto   concerne   la   rivalutazione,   determina
 all'evidenza  la  rilevanza  ai  fini  del  decidere  della  presente
 questione di costituzionalita'.
    La questione e' peraltro a parere del decidente non manifestamente
 infondata.
    Possono  infatti  quasi  integralmente  ripetersi,  in  ordine  ai
 crediti assistenziali, le considerazioni che la Corte ha svolto nella
 citata  sentenza  n. 156/1991 relativamente ai crediti previdenziali:
 mentre le prestazioni previdenziali hanno la funzione di surrogare  o
 integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli
 eventi  previsti  dall'art.  38,  secondo  comma, della Costituzione,
 quelle assistenziali sono destinate a surrogare un reddito da  lavoro
 che  l'inabile, per le sue condizioni di salute, fin dall'origine non
 e' stato in grado  di  conseguire;  anche  il  credito  assistenziale
 quindi,  per  tale  motivo  oltre che evidentemente per la sua natura
 alimentare, e' funzionalmente assimilabile al credito di lavoro.
    Poiche', come ha affermato la Corte, nella citata  sentenza  e  in
 quella   n.  1045/1988,  il  profilo  funzionale  prevale  su  quello
 strutturale, la diversita' di disciplina tra i crediti  assistenziali
 da  un  lato,  e  quelli  di  lavoro  e  previdenziali dall'altro, la
 evidente diversita'  di  natura  e  di  presupposti  tra  le  diverse
 categorie  di crediti in esame non impedisce la lesione del principio
 di uguaglianza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,  nonche'  la
 violazione  dell'art.  38,  primo  comma, per il tramite del quale, a
 parere dello scrivente, si rende applicabile anche  alle  prestazioni
 assistenziali  (come  ha  ritenuto la Corte per quelle previdenziali)
 l'art. 36, quale parametro delle esigenze di vita del  lavoratore,  o
 di  chi  ha lavorato e non puo' piu' farlo per infortunio ecc., o in-
 fine di chi non ha mai potuto lavorare per inabilita',  tutelata  dal
 citato art. 38, primo comma.
    E'  appena il caso di ossevare che le considerazioni che precedono
 non perdono il loro valore a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  atteso  che,
 secondo  la  giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della
 Corte di cassazione (Corte costituzionale n. 394/1992; Cassazione nn.
 7721, 8264 e 8619/1992) la norma anzidetta si applica solo  nei  casi
 in  cui la fattispecie costitutiva della responsabilita' del debitore
 per ritardato pagamento si e' perfezionata dopo l'entrata  in  vigore
 della norma medesima.
    Poiche'  cio'  non  si  e' verificato nel caso di specie, e non e'
 quindi applicabile la norma che esclude il cumulo di rivalutazione ed
 interessi, immutando la natura stessa del credito  previdenziale  (e,
 di  riflesso,  di  quello  assistenziale)  permane la rilevanza della
 presente eccezione di illegittimita' costituzionale.