IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 24 novembre 1992; O S S E R V A I ricorrenti hanno chiesto la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980, con rivalutazione ed interessi; Il Ministero dell'interno ha dichiarato il diritto alla prestazione richiesta ma ha contestato il diritto alla rivalutazione monetaria, assumendo che la sentenza n. 156/9z1 della Corte costituzionale si riferisce ai soli crediti previdenziali, non anche a quelli di natura assistenziale, come quello per cui e' causa; il pretore, con sentenza non definitiva, ha dato atto del riconoscimento del diritto all'indennita' da parte della pubblica amministrazione ed ha condannato quest'ultima a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali dalle scadenze dei singoli ratei al saldo, sollevando d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile. Quanto alla rivalutazione appare infatti fondata l'eccezione del resistente: con la sentenza n. 156/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 442 del codice di procedura civile "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, debba determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subi'to dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile del settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si siano verificate le condizioni legali di responsabilita' dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento". La sentenza concerne pertanto la rivalutabilita' dei crediti previdenziali, non anche di quelli assistenziali; d'altra parte, come e' noto, la portata delle pronunce di incostituzionalita' non puo' essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale (Cass. sez. lav. 29 gennaio 1987, n. 857). La fondatezza dell'eccezione della pubblica amministrazione resistente, che dovrebbe comportare il rigetto della domanda dei ricorrenti per quanto concerne la rivalutazione, determina all'evidenza la rilevanza ai fini del decidere della presente questione di costituzionalita'. La questione e' peraltro a parere del decidente non manifestamente infondata. Possono infatti quasi integralmente ripetersi, in ordine ai crediti assistenziali, le considerazioni che la Corte ha svolto nella citata sentenza n. 156/1991 relativamente ai crediti previdenziali: mentre le prestazioni previdenziali hanno la funzione di surrogare o integrare un reddito da lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, quelle assistenziali sono destinate a surrogare un reddito da lavoro che l'inabile, per le sue condizioni di salute, fin dall'origine non e' stato in grado di conseguire; anche il credito assistenziale quindi, per tale motivo oltre che evidentemente per la sua natura alimentare, e' funzionalmente assimilabile al credito di lavoro. Poiche', come ha affermato la Corte, nella citata sentenza e in quella n. 1045/1988, il profilo funzionale prevale su quello strutturale, la diversita' di disciplina tra i crediti assistenziali da un lato, e quelli di lavoro e previdenziali dall'altro, la evidente diversita' di natura e di presupposti tra le diverse categorie di crediti in esame non impedisce la lesione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' la violazione dell'art. 38, primo comma, per il tramite del quale, a parere dello scrivente, si rende applicabile anche alle prestazioni assistenziali (come ha ritenuto la Corte per quelle previdenziali) l'art. 36, quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore, o di chi ha lavorato e non puo' piu' farlo per infortunio ecc., o in- fine di chi non ha mai potuto lavorare per inabilita', tutelata dal citato art. 38, primo comma. E' appena il caso di ossevare che le considerazioni che precedono non perdono il loro valore a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che, secondo la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale e della Corte di cassazione (Corte costituzionale n. 394/1992; Cassazione nn. 7721, 8264 e 8619/1992) la norma anzidetta si applica solo nei casi in cui la fattispecie costitutiva della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si e' perfezionata dopo l'entrata in vigore della norma medesima. Poiche' cio' non si e' verificato nel caso di specie, e non e' quindi applicabile la norma che esclude il cumulo di rivalutazione ed interessi, immutando la natura stessa del credito previdenziale (e, di riflesso, di quello assistenziale) permane la rilevanza della presente eccezione di illegittimita' costituzionale.